In allegato il testo dello Statuto per come approvato dalla Assemblea della camera penale nella data del 24 novembre 2017.

Il testo sostituisce integralmente quello preesistente.

CAMERA PENALE

“G. SARDIELLO”

Del Distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria

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STATUTO

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Art. 1

Denominazione e sede

  1. E’ costituita una Associazione, denominata Camera Penale “G. Sardiello”, fra avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio legale, iscritti negli Albi Professionali del distretto della Corte d’ Appello di Reggio Calabria e che esercitano il patrocinio penale.
  2. L’associazione ha sede in Reggio Calabria, non ha fini di lucro, ha durata illimitata e condivide i principi e lo Statuto dell’Unione Camere Penali Italiane.

 

Art. 2

Scopi

  1. Lo scopo della Camera Penale è quello di:
    1. promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, nonché dalle norme comunitarie ed internazionali e ciò al fine di garantire che: 1) la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del procedimento e del processo come esercizio di funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione; 2) sia assicurata la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo, anche con riferimento ai poteri di indagine che la legge conferisce alle parti processuali ed al diritto di raccogliere, indicare ed ottenere l’acquisizione di elementi di prova; 3) la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, del processo e della fase di esecuzione della pena, anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia, a tutela dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della dignità personale dell’imputato e del condannato; 4) la difesa sia assicurata ai non abbienti, siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle;
    2. promuovere e sostenere l’effettiva e concreta attuazione dei principi enunziati negli artt. 27 e 111 Costituzione, in materia di responsabilità penale e di giusto processo, nonché negli artt. 3, 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
    3. stabilire rapporti di collaborazione con le altre Associazioni, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed altre Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano gli stessi scopi;
    4. promuovere e garantire la tutela della funzione del difensore penale e sviluppare il senso della deontologia;
    5. promuovere gli studi e le iniziative e sostenere le riforme volte a migliorare la Giustizia Penale e l’Ordinamento giudiziario;
    6. favorire l’accrescimento culturale del difensore penale, attraverso l’organizzazione di iniziative culturali, favorendo la formazione e la specializzazione dell’avvocatura penale ed in particolare: 1. valorizzare la figura del difensore penale reggino; 2. promuovere lo sviluppo del confronto fra l’avvocatura penale e tutte le componenti del mondo giudiziario reggino;
    7. rinsaldare i vincoli di solidarietà e di difesa degli interessi comuni degli aderenti;
    8. assistere i giovani Colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionali promuovendo le opportune iniziative;
    9. promuovere e valorizzare la pari dignità ed opportunità tra tutti gli iscritti.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Camera Penale potrà curare l’edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti, nonché curare i rapporti con le istituzioni forensi e le altre associazioni.

 

Art. 3

Patrimonio

  1. Il patrimonio della Camera Penale è formato dalle quote versate dai Soci, da eventuali contributi e lasciti di enti e privati, da attività derivate dalla gestione.
  2. Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.
  3. Il patrimonio è esclusivamente destinato per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
  4. In caso di scioglimento il patrimonio della Camera Penale sarà devoluto ad altro ente o associazione avente analoghe finalità che l’Assemblea dei Soci riterrà di individuare o, in mancanza, all’Unione delle Camere Penali Italiane.

 

 

Art. 4

Soci

  1. Possono aderire all’Associazione gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio regolarmente iscritti agli Albi Professionali del Distretto della Corte d’ Appello di Reggio Calabria.
  2. L’iscrizione alla Camera Penale di Reggio Calabria è incompatibile con ogni iscrizione ad altre Camere Penali.
  3. Gli iscritti improntano la loro condotta ai principi della probità e della correttezza deontologica.
  4. Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento della iscrizione il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere l’iscrizione. L’interessato può chiedere, entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame innanzi al Collegio dei Probiviri la cui decisione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dall’istanza di riesame.

 

 

Art. 5

Diritti e doveri dei Soci

  1. L’adesione alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna i singoli Soci a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. Ogni socio deve comunicare al momento dell´iscrizione l´indirizzo e-mail cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte della Camera Penale.
  4. Il Socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non ha comunque diritto di intervento e di voto nelle Assemblee.

 

Art. 6

Perdita della qualità di Socio

  1. L’iscritto perde la qualità di socio della Camera Penale in caso di:
    1. mancato pagamento della quota sociale per due annualità consecutive;
    2. dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo;
    3. condotte contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
    4. perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione.
  2. La perdita della qualità di Socio viene disposta in ogni caso solo a seguito di provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
  3. Nel caso previsto dalla lettera a) del presente articolo, il provvedimento è adottato qualora permanga il mancato versamento, nonostante formale messa in mora comunicata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.
  4. Nel caso previsto dalle lettere c) e d), il provvedimento è emesso con il voto favorevole di almeno 5 membri del Consiglio Direttivo ed è comunicato per iscritto entro 5 giorni all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o via PEC.
  5. Il Socio può ricorrere, con effetto sospensivo, in ogni caso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
  6. Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, delibera in via definitiva.
  7. In nessun caso può essere deliberata l’espulsione del Socio se allo stesso non sia stato preventivamente e formalmente contestato l’addebito con comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC o se non gli sia stato consentito di difendersi dall’addebito di fronte al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, personalmente o con l’assistenza di altro Socio.
  8. Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo il Socio – qualora ne faccia domanda – potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle due annualità rimaste insolute.

 

Art. 7

Organi sociali

  1. Organi della Camera Penale sono: l’Assemblea, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8

Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Camera Penale.
  2. I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché trenta giorni prima e comunque non oltre quindici della scadenza di ogni biennio per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
  3. Nel caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o nel caso di impossibilità, per qualsivoglia altra ragione, di svolgere la propria attività statutaria, l’Assemblea Ordinaria è convocata, senza ritardo, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  4. La convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilita in ogni caso dal Consiglio Direttivo.
  5. L’Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:
    1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
    2. quando almeno un quarto dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.
  6. In tali ipotesi, la convocazione dell’Assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.
  7. I lavori dell’Assemblea dovranno essere verbalizzati in apposito registro ed i relativi verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, nominato dalla stessa, e dal Segretario dell’Assemblea, scelto dal Presidente dell’Assemblea tra i soci presenti.
  8. L’ Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione quando sarà presente la maggioranza assoluta dei Soci, mentre in seconda convocazione, che dovrà essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di dieci giorni, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
  9. Ad essa partecipano con diritto di intervento e voto gli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali.
  10. Le deliberazioni saranno adottate a scrutinio palese.
  11. Le votazioni relative a persone ed alla elezione delle cariche sociali nonché quelle per cui vi è espressa richiesta da un terzo dei componenti l’Assemblea avverranno a scrutinio segreto.
  12. Lo scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea, assistito da un componente del Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

 

Art. 9

Attività e svolgimento dell’Assemblea

  1. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 9, tranne che per quelle previste dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
  2. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega un solo socio.
  3. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto, depositata e allegata al verbale dell’Assemblea.
  4. Prima dell’espressione del voto, la regolarità della singola delega verrà verificata dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea; in caso di elezioni, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l’opportunità, saranno notificate o comunicate all’Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e potranno essere anche portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.
  6. In ogni caso le deliberazioni dell’Assemblea verranno pubblicate in apposita sezione del sito della Camera Penale.

 

Art. 10

Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  2. L’Assemblea dei Soci si intende validamente costituita ove siano presenti la maggioranza degli iscritti. Essa discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto.

 

Art. 11

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi degli iscritti.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà contestualmente sulla destinazione del relativo patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 dello Statuto.

 

 

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette Soci, è eletto dall’Assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dura in carica per due anni.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina, entro dieci giorni dall’elezione, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, scegliendoli, a maggioranza semplice, tra i componenti del Direttivo.
  3. E’ componente di diritto del Consiglio Direttivo l’iscritto rappresentante dell’Associazione presso la Giunta dell’Unione delle Camere Penali, senza diritto di voto.

 

Art. 13

Riunioni del Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e di regola una volta al mese, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie.
  2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza personale di almeno la metà più uno dei suoi membri.
  3. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  4. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.
  5. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere pubblicate sul sito della Camera Penale e, ove ritenuto opportuno dalla maggioranza del Consiglio, tramite e-mail inviata agli indirizzi indicati dai Soci al momento dell´iscrizione o successivamente.
  6. Comporta automatica decadenza dalla carica di Consigliere la mancata partecipazione personale, senza giustificazione alcuna, ad almeno 4 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o ad almeno il 50% delle riunioni fissate in un anno solare.

 

Art. 14

Compiti del Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo:
    1. presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione;
    2. attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
    3. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
    4. sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario.
  2. Esso discute l’ordine del giorno proposto dal presidente nella convocazione, facendo risultare da apposito registro le proprie deliberazioni.
  3. I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
  4. Le deliberazioni devono essere rese pubbliche (salvo che riguardino persone, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e riservatezza dei dati personali) tramite comunicazione sul sito della Camera Penale entro cinque giorni dall’adozione.
  5. Per l’espletamento delle attività organizzative, il Consiglio Direttivo può dotarsi di un Ufficio di segreteria, composto da iscritti alla Camera Penale, il quale opererà sotto il controllo ed il coordinamento del Segretario.
  6. Il Consiglio Direttivo può delegare singoli Consiglieri o istituire sottocommissioni (composte da Consiglieri o da Soci non Consiglieri ) per specifici compiti.
  7. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile ed il Comitato di Gestione della Scuola territoriale di formazione.
  8. Il Consiglio Direttivo designa i delegati al Congresso, ordinario e/o straordinario, Nazionale dell’Unione
  9. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere non potranno essere rivestite per più di due bienni consecutivi. Esse sono incompatibili con le cariche analoghe di altri organismi o associazioni professionali.
  10. I componenti del Consiglio Direttivo non potranno far parte del Collegio dei Probiviri.

 

 

 

 

Art. 15

Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

 

  1. Il Presidente è il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali si assume, insieme al Consiglio Direttivo, la responsabilità nei confronti dell’Assemblea.
  2. E’ investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Il presidente può, inoltre, nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione. Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16

Compiti del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

  1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
  2. Nel caso in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente è convocato senza ritardo il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 17

Compiti del Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario:
    1. compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;
    2. provvede alla corrispondenza;
    3. organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali;
    4. è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
    5. coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari;
    6. controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;
    7. cura la pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

 

 

Art. 18

Compiti del Tesoriere

  1. Il Tesoriere:
    1. controlla il pagamento delle quote sociali;
    2. provvede al mantenimento e controllo della cassa e della contabilità;
    3. effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente.

 

Art. 19

Remunerazione delle cariche sociali.

  1. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese esclusivamente a favore dei Soci che verranno delegati a rappresentare l’Associazione in occasione dei Congressi dell’Unione, del Consiglio dei Presidenti o in altre assemblee o manifestazioni alle quali il Consiglio abbia ritenuto necessaria una rappresentanza della Camera Penale.

 

 

Art. 20

Collegio dei Probiviri

  1. Al Collegio dei Probiviri spetta il controllo sul comportamento deontologico dei Soci.
  2. Il Collegio è costituito da cinque soci ed è eletto dall’Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento.
  3. Entro dieci giorni dall’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente, scegliendolo tra i componenti del Collegio a maggioranza semplice.
  4. Il Collegio dei Probiviri è eletto per due anni.
  5. I membri del Collegio dei Probiviri non possono far parte del Comitato Direttivo.