Il testo ufficiale del regolamento elettorale è allegato.

Lo stesso è stato approvato dalla Assemblea della Camera penale nella data del 24 novembre 2017.

 

Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria

Regolamento elettorale

 

Art. 1 (Elezione del Consiglio Direttivo) La convocazione dell’Assemblea Ordinaria per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, a norma dell’art. 8 dello Statuto, dovrà essere comunicata con affissione di avviso nei locali del Tribunale Penale di Reggio Calabria, della Corte di Appello e dell’Ufficio del Giudice di Pace almeno 30 giorni liberi prima della data fissata nonché a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato, al momento dell’iscrizione, ai soci che hanno i requisiti per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2 (Candidature) Ogni dichiarazione di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della Camera Penale ovvero a mezzo di pec all’indirizzo email della Camera Penale, almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3 (Presupposti per l’elettorato passivo e attivo) Il Socio per poter avanzare la propria candidatura al Consiglio Direttivo dovrà essere iscritto alla Camera Penale da almeno un biennio.

Il socio per poter votare dovrà essere iscritto ed in regola con il versamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente nonché dovrà aver versato la quota dell’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo, senza indugio e comunque non oltre 24 ore dalla scadenza del termine previsto dall’art. 2 del Regolamento, comunicherà, a mezzo email, eventuali non ammissioni di candidature ai diretti interessati, esplicitando le ragioni della non ammissione. Il candidato non ammesso potrà chiedere, entro 24 ore dalla comunicazione, il riesame della posizione al Consiglio Direttivo che provvederà a decidere in via definitiva entro le 48 ore successive.

Art. 4 (Liste elettorali) Il Consiglio Direttivo provvederà, prima dell’Assemblea, a compilare l’elenco dei soci aventi diritto al voto.

Art. 5 (Schede elettorali) Il Consiglio Direttivo provvederà a diramare, a meri fini informativi, apposita comunicazione agli iscritti, a mezzo email, con l’indicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Direttivo e di componente del Collegio dei Probiviri.

Analoga pubblicità avverrà con l’affissione in Corte di Appello, in Tribunale ed all’Ufficio del Giudice di Pace dell’elenco dei nominativi delle candidature ammesse per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, cinque giorni prima delle votazioni, provvederà a far stampare, in numero pari a quello degli iscritti risultanti dall’elenco previsto dall’art. 4 del presente Regolamento aumentato del 10%, le schede per la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nelle quali saranno riportati – in ordine alfabetico – i nomi di tutti i candidati.

Analogamente provvederà a far stampare le schede per la votazione relativa al Collegio dei Probiviri in numero pari a quello degli iscritti risultanti dall’elenco previsto dall’art. 4 del presente Regolamento aumentato del 10%

Art. 6 (Ufficio elettorale) Il seggio elettorale dovrà essere costituito da un Presidente, da un Segretario e da due scrutatori, nominati dall’Assemblea.

Art. 7 (Numero delle preferenze) Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante l’espressione di un numero massimo di 7 preferenze per il Consiglio Direttivo e di 5 preferenze per il Collegio dei Probiviri, tracciando una croce accanto al nominativo o ai nominativi scelti prestampati sulla scheda elettorale.

Art. 8 (Scrutinio) Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

Art. 9 (Criteri di elezione) Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

In caso di parità di voti tra due o più candidati per l’ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, sarà considerato eletto l’avvocato iscritto da più anni continuativamente alla Camera Penale e, a parità di anzianità di iscrizione alla Camera Penale, prevarrà l’anzianità di iscrizione all’Albo forense. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano d’età.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica di componente del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Art. 10 (Contestazioni) In caso di contestazioni dichiarate immediatamente a verbale, ogni questione sarà decisa nell’immediatezza dall’Ufficio elettorale.

Ogni ricorso dovrà essere presentato entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali all’Ufficio elettorale che dovrà decidere nelle 48 ore successive.

Art. 11 (Proclamazione) Il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti e l’esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea.

In ipotesi di contestazioni e/o ricorsi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, l’Ufficio elettorale renderà, all’esito della decisione, definitiva la proclamazione degli eletti, comunicandolo a mezzo email agli iscritti.

Art. 12 (Conservazione delle schede) Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 13 (Insediamento) Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri si considerano insediati alla proclamazione ovvero alla comunicazione di cui all’art. 11 ultimo comma del Regolamento.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri rimarranno in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Probiviri.

 

Disposizione transitoria

L’elettorato passivo per l’anno 2018 è riconosciuto ai Soci iscritti entro il 31 dicembre 2017.