Può il Giudice costituzionale “legiferare” in mala partem (e con efficacia retroattiva)?

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Troverete riportato tra i documenti della commissione “Novità Corte Costituzionale, Corte E.D.U. e Corte di Cassazione” un interessante commento scritto dal collega Antonino Catalano in ordine ad una ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale che riguarda la norma di cui all’articolo 73 d.p.r. numero 309/1990 così come”novellato” a seguito della introduzione della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 2014.

trattasi, specificamente dell’ordinanza della VI Sezione penale n. 1418 del 13/12/2016, depositata il 12/01/2017.

Il tema è interessante perché, in quella ordinanza, la Corte di Cassazione, prende atto della circostanza secondo cui proprio la sentenza della Corte Costituzionale numero 32/2014 (che aveva dichiarato illegittima la vigente disciplina in materia di stupefacenti che prevedeva, tra l’altro, quale limite minimo edittale quello di sei anni di reclusione) ha determinato la reintroduzione del minimo edittale preveggente che era di otto anni di reclusione. Il che determinerebbe una violazione del divieto di retroattività delle norme peggiorative sotto il profilo sanzionatorio.

Si rinvia, dunque, al testo della nota poiché vi sono interessanti spunti per comprendere le tematiche relative alla efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, alla incidenza delle stesse sul testo legislativo ed allo status quo dei rapporti anche in termini di politica legislativa tra i vari Organi Costituzionali.

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doc Commento all’ordinanza n. 1418 , Cass. pen., Sez. VI. 21 KB

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