È composto di n. 2 soli articoli, di cui il secondo si occupa esclusivamente di assicurare la non varianza per le finanze dello Stato dalla emanazione della norma.
L’art. 1, al comma 1, sostituisce l’art. 3 del DM 217/2023 nei seguenti termini:
dal 1/1/2025 è obbligatorio per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei seguenti uffici giudiziari:
– Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
– Procura europea;
– sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario;
– Tribunale ordinario;
– Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Le deroghe previste sono contenute:
al comma 2 per il quale:
sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al:
– libro V, titolo IX (udienza preliminare);
– libro VI, titolo II (patteggiamento), titolo V (procedimento per decreto), V-bis (procedimento di messa alla prova);
– agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415.
al comma 3 per il quale:
sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:
– libro IV, (misure cautelari);
– impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
al comma 4 per il quale:
sino al 31/3/2025 sono consentiti:
– per soggetti i abilitati interni l’iscrizione delle notizie di reato di cui all’art. 335 cpp;
– per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:
– libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato), ivi dunque comprese le impugnazioni
al comma 5 per il quale:
dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
– Ufficio del Giudice di pace;
– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
– Tribunale per i minorenni;
– Tribunale di sorveglianza;
– Corte di appello;
– Procura generale presso la Corte di appello;
– Corte di Cassazione;
– Procura generale presso la Corte di cassazione
al comma 6 per il quale:
sino al 31/12/2026 resta consentito il deposito telematico per soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
– Ufficio del Giudice di pace;
– Corte di appello;
– Procura generale presso la Corte di appello.
al comma 7 per il quale:
sino al 31/12/2026 resta consentito il deposito telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
– Ufficio del Giudice di pace;
– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
– Tribunale per i minorenni;
– Tribunale di sorveglianza;
– Corte di appello;
– Procura generale presso la Corte di appello;
– Corte di cassazione;
– Procura Generale presso la Corte di cassazione;
previo provvedimento del Capo Dipartimento dell’innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi.
al comma 8 per il quale:
dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti:
– in materia di misure di prevenzione;
– fasi disciplinate da libro X (esecuzione);
– fasi disciplinate da libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
al comma 9 per il quale:
resta consentito per i difensori il deposito a mezzo PEC in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.
https://www.camerepenali.it/cat/12844/il_processo_penale_telematico_pu%C3%B2_essere_attuato_unicamente_nel_rispetto_del_pieno_ed_effettivo_diritto_di_difesa.html