Pubblichiamo l’ordinanza del 23 Giugno 2020 con cui il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 29, per contrasto con l’art. 2, 3, 27 comma III, 30, 31 II comma, 32 e 117 I comma della Cost., nella parte in cui non prevede che i colloqui a cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis della L. 26 luglio 1975 n.354, possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile; e dell’art. 41 bis 2- quater lett. B), terzo periodo, nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza con modalità audiovisive.Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, nel sollevare l’anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha portato all’attenzione della Consulta un tema estremamente delicato quale l’esclusione per i figli minorenni di detenuti, in regime di 41 bis, di effettuare colloqui audiovisivi mediante la piattaforma Skype, divieto che costituisce una restrizione al diritto di visita che non trova alcuna giustificazione in esigenze legate al trattamento e alla sicurezza del detenuto e che si appalesa totalmente illegittima e contraria a tutti i dettami costituzionali che regolano la predetta materia.
Ordinanza di rimessione Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
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