Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 29/09/2016 (dep. 07/11/2016), n. 46688 intervengono sulla questione relativa alla incidenza della pronuncia di n.d.p. per intervenuta depenalizzazione del reato sulla questione relativa agli interessi civili.
E lo fanno con la massima di seguito riportata:
«In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Con la ulteriore specificazione che il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili».
Nei documenti pubblicati dalla commissione “novità Corte Costituzionale, CEDU e Cassazione” troverete un puntuale ed approfondito commento della collega Domenica Clemensi che analizza le due ipotesi interpretative, nella scelta dalla pronuncia e le ragioni della decisione.
Un utile spunto di riflessione.