La relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio.

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Non è usuale sentire – e poi leggere – una presa di posizionie così netta come quella assunta dal primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, in occasione della relazione tenuta per la inaugurazione dell’anno giudiziario. Quella relazione ha riguardato numerosi aspetti, ma su uno in particolare credo che si debba porre l’attenzione: vale a dire l’incidenza della pubblicità mediatica sul processo e le distorsioni che da questo ne possano derivare.

Il primo Presidente ha posto l’accento in maniera precisa su questa distorsione affermando che la stessa determina una divaricazione tra la giustizia “attesa” (in virtù di queste anticipazioni distorsive sugli organi stampa della vicenda giudiziaria) e quella poi “applicata” (che è il frutto – o, almeno, dovrebbe esserlo – della ponderazione nell’applicazione dei principi interpretativi).

La relazione – sia chiaro -imputa a tutte le parti del processo l’abuso di questa forma distorsiva, stigmatizzando anche la circostanza secondo cui siano, in alcuni casi, anche gli avvocati ad utilizzarla. In relazione a ciò, ovviamente, ciascuno di noi dovrebbe fare ammenda ed al tempo stesso porsi in una prospettiva di self-restraint per il futuro.

Ma la relazione, soprattutto, pone un riferimento espresso al fatto che sia l’ufficio del pubblico ministero ad utilizzare questo mezzo che sortisce poi una sorta di pressione carattere mediatico che finisce con il distorcere la fisiologica evoluzione del procedimento che verrà attivato.

Interessanti le prospettive programmatiche indicate:

Si conferma, anche per questo aspetto, la necessità e l’urgenza dell’intervento riformatore, diretto a restaurare le linee fisiologiche del giusto processo, ridando respiro, a fronte delle aspettative di sicurezza e legalità dei cittadini, alla ricostruzione probatoria del fatto e all’accertamento della verità nel giudizio, secondo criteri di efficienza, ragionevole durata e rispetto delle garanzie.

Nello stesso tempo, mi sembra che, per un verso, debbano essere ricostruite le linee dell’attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione (da cui, di fatto, è visibile, in alcuni casi, il progressivo distacco, per una sorta di spiccata autoreferenzialità, anche nei rapporti con la narrazione mediatica); e che, per altro verso, meriti di essere presa in seria considerazione la proposta di aprire talune, significative, finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini prelimi- nari, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare” (cfr. foglio 36 della relazione).

Non possiamo non condividere il contenuto dell’affermazione.

Ma soprattutto, non possiamo non condividere la presa di posizione così forte, in un momento così importante nell’avvio della stagione giudiziaria che certamente pone il tema – tra gli altri – di un’attenta riflessione sull’uso che viene fatto dei di mezzi di comunicazione.

Troverete in allegato il testo integrale della relazione, testo da cui potrete trarre tutti gli spunti di utilità e di interesse.

Allegati

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