La nuova liberazione anticipata al vaglio della Corte Costituzionale

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Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Giovanna Beatrice Araniti a commento dell’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha sollevato incidente di costituzionalità.

Si segnala, per la sua rilevanza, l’ordinanza del 7.3.2025 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, Dott. Antonio Cairo, nel procedimento n. SIUS 2025/3275 a carico di S.N., avente ad oggetto la concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale del quadro normativo modificato dal d.l. 4.07.24 n. 92, convertito nella L. 8.8.24 n.112, in particolare, dell’art. 5, che ha introdotto il nuovo comma 10 bis nell’art.656 c.p.p. ed ha modificato il procedimento per accedere al detto beneficio, delineato dall’art. 69 bis l. 354/1975.
È particolarmente confortante che la questione sia stata sollevata d’ufficio proprio da un Magistrato di Sorveglianza, ossia dal più qualificato fra i Tecnici del settore, che opera quotidianamente nella specifica materia penitenziaria, e che ben può rendersi conto delle problematiche che l’applicazione concreta della novella comporta, dando voce ai timori ed alle critiche tutt’altro che infondate, mosse dall’Avvocatura alla riforma, sia in fase di stesura del testo, che a caldo, dopo la sua approvazione.
Non solo l’auspicata riduzione di giorni 75 non si è avuta ma, in controtendenza con le istanze di umanizzazione della pena e di una maggiore sensibilità verso le problematiche del carcere- che di certo non si risolvono con l’edilizia-, il ristretto si trova a dover affrontare ulteriori ostacoli e lungaggini nel corso dell’esecuzione della pena.
L’istituto della liberazione anticipata, infatti, ne esce snaturato ed il detenuto viene ostacolato nell’accesso, non solo perché la concessione è strettamente legata all’ottenimento di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa alla detenzione o all’approssimarsi di un “fine-pena” “virtuale” (com’è stato definito da molti), ma anche perché, in tali casi, non sarà più il condannato a poter avanzare la richiesta, ma dovrà essere il Magistrato ad attivarsi di sua iniziativa, residuando la possibilità per il detenuto di avanzare istanza, motivando a pena d’inammissibilità, la specifica la finalità e l’interesse ad ottenerla.
L’ordinanza di rimessione mette in luce, in maniera mirabile, il problema di fondo che pone la modifica normativa e le frizioni innegabili con l’art. 27, comma 3, Cost., avendo la novella ancorato la domanda, quale presupposto indefettibile, all’esistenza di un nesso di strumentalità per abbreviare la pena od accedere ad una misura alternativa, conservando “la rilevanza dell’istituto ”, ma svuotandolo della “sua natura propria di “strumento trattamentale progressivo””.
Proprio la valutazione globale insita nella nuova normativa, mortifica la finalità rieducativa della pena, ponendosi anche la liberazione anticipata, con la sua componente premiale, in un’ottica di risocializzazione del reo, assumendo particolare rilievo proprio la valutazione semestrale e non globale.
Come rilevato dall’Organo remittente, “la liberazione anticipata ha, del resto, in sé una funzione incentivante ed esercita una funzione positiva sulla detenzione in corso di esecuzione, in ragione del riconoscimento che si abbina ad ogni semestre di pena scontato” e “l’adesione del detenuto all’opera rieducativa, dunque, durante il semestre involge che la riduzione di pena debba essere necessariamente concessa, in immediato, per il riscontro positivo che essa partecipazione determina.
Solo così si genera un sinallagma incentivante tra partecipazione e riconoscimento del beneficio che consolida la progressione in funzione della rieducazione del detenuto e della pena costituzionalmente presidiata”.
Ciò anche in caso di rigetto, avendo rilievo pure il decisum negativo, considerando la funzione pedagogica e la possibilità di intervento immediato, per indurre il detenuto a rielaborare criticamente anche le condotte negative poste in essere durante il semestre di riferimento.
Da qui l’importanza del “confronto diretto con il provvedimento giurisdizionale”, che deve essere immediato e non già differito, dandosi, al contrario, con l’intervento normativo attuazione alla teoria globale.
Sul punto, l’ordinanza di rimessione si pone in linea con l’indirizzo ormai consolidato della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza È LA PARTECIPAZIONE, NEL SEMESTRE TEMPORALE DI RIFERIMENTO, DEL CONDANNATO ALL’OPERA DI RIEDUCAZIONE E NON IL CONSEGUIMENTO DELL’EFFETTO RIEDUCATIVO” (Sez. 1, n. 5877 del 23.10.2013, Rv. 258743).
La necessità della valutazione semestrale, d’altronde, è stata ribadita anche in recenti pronunce- ex multis, Cass. Pen. Sez. I, n. 5796 del 12.02.2025, che ha evidenziato, ancora una volta, il suddetto principio di diritto, dal momento che il fine rieducativo costituisce sempre la finalità cui tende l’istituto premiale.
L’art. 103 comma 2 DPR 230/2000 prevede che la partecipazione del condannato debba desumersi dall’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna (Sez. 1, n. 17229 del 27.02.2012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12.XI.1999, Gstrein, Rv. 214832) e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale IN ITINERE1 (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 12746 del 07.03.2012, Rumieri, Rv. 252355), da vagliare per ciascun semestre. L’art. 54 comma 1 della legge 354/75 prevede, quale indefettibile requisito per il riconoscimento della liberazione anticipata, “la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione”, rapportando il comportamento ad ogni singolo semestre di espiazione della pena detentiva2 (Corte Costituzionale, sentenza n. 267 del 1990).
I detenuti dei vari Distretti- cfr. ultime relazioni dei vari Osservatori-, si sono lamentati del carico degli Uffici di Sorveglianza (anche nel nostro) e della tempistica lunga perdecisione sulle istanze di liberazione anticipata, per le problematiche dovute alla carenza di organico degli Uffici ed al ritardo nella trasmissione delle informazioni.
La situazione è lievemente migliorata, anche nel nostro Distretto, con l’implementazione dell’organico, ma rimane ancora critica.
Tuttavia, non è possibile pensare di risolvere tali problematiche snaturando l’essenza e la finalità della liberazione anticipata, modificando il provvedimento di accesso al beneficio, a discapito dei fondamentali diritti dei detenuti.
I numeri e le statistiche hanno la loro importanza, ma le persone non sono numeri! L’irragionevolezza della novella legislativa (contrastante anche con l’art. 3 Cost.) – dominata da una logica restrittiva e la compressione della finalità rieducativa, incidendo sullo stesso trattamento rieducativo “che può subire battute d’arresto non giustificate, né volute dalla Carta Costituzionale” – sono brillantemente illustrate nell’allegata ordinanza di rimessione, auspicando che la stessa possa trovare accoglimento dinanzi alla Consulta.
Avv. Giovanna Beatrice Araniti (coordinatore Osservatorio Carcere).

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