Brevi riflessioni e note dall’avv. Giovanna Beatrice Araniti, Coordinatrice Osservatorio Carceri su questo importantissimo arresto della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Si segnala, per la sua rilevanza, una recente pronuncia della Corte Edu, Morabito v. Italia, (ricorso n. ricorso n.4953/22), il cui esito è stato pubblicato il 10 aprile 2025, con cui l’Italia è stata condannata per la violazione dell’art. 3 CEDU, in relazione alla perdurante sottoposizione del ricorrente al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41 bis O.P., nonostante una severa forma di demenza senile in stato avanzato.
La pronuncia induce una serie di riflessioni, non limitate ad un piano strettamente tecnico giuridico, ma etico e morale, involgendo degli inevitabili interrogativi sui limiti dell’abusato strumento di cui all’art. 41 bis O.P., anche in casi, come quello del ricorrente, in cui non occorre e non è utile ad arginare una presunta pericolosità penitenziaria, ma solo a rendere più afflittiva la condizione detentiva, discostandosi dalla funzione e dalla finalità che per legge dovrebbe avere.
Ci si augura vivamente che questa sentenza costituisca l’occasione per una seria riflessione sulle modifiche da apportare ad una norma, l’art. 41 bis O.P., che personalmente reputo una barbarie, nell’epoca della tecnologia e, addirittura, dell’intelligenza artificiale, essendoci modalità di controllo possibili ed auspicabili, che possono essere effettuate senza ledere i diritti umani.
La norma andrebbe rigidamente ricondotta agli scopi per cui è stata prevista, da utilizzare come extrema ratio, in casi limite, e per un tempo che dovrebbe essere determinato, mentre il sistema delle proroghe prescinde da un esame effettivo, dinamico e concreto dei presupposti della perdurante pericolosità penitenziaria degli individui, avendo come prospettiva “l’eternità”, senza alcun termine finale, anche in casi, come quello esaminato dalla Corte Edu, in cui non è più possibile sostenere la sussistenza di alcun profilo di pericolosità.
Il caso ha riguardato un condannato- Giuseppe Morabito, detenuto presso la C.R. di Milano Opera- alla pena complessiva, ex art. 78 c.p., di anni 30, sottoposto dal suo arresto, 2004, al regime di cui all’art. 41 bis O.P., anche in seguito al progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, sia organiche che neurologiche, essendo affetto da una grave forma di demenza senile in stato avanzato.
Lo scrivente difensore, che ha trattato il caso dinanzi alla Corte Europea, aveva proposto, invano, negli ultimi anni, una serie di istanze, reclami e ricorsi, volti ad ottenere, da un lato, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la detenzione domiciliare in luogo di cura, ritenendo l’incompatibilità delle sue condizioni col regime carcerario; dall’altro, la revoca del regime di cui all’art. 41 bis O.P., anche sotto il profilo della mancanza attuale di pericolosità sociale, alla luce del documentato e grave declino cognitivo, nonché della circostanza che l’isolamento connesso al regime detentivo differenziato, in un arco temporale consistente (21 anni) è in sé un fattore di aggravamento della patologia neurologica.
Si è proseguito ad adire la Corte Sovranazionale, dopo aver esaurito le vie interne, per ogni ricorso, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 CEDU.
La Corte europea ha disposto la riunione dei predetti ricorsi, in particolare i ricorsi del 7 gennaio 2022 e del 6 giugno 2022, trattando tutte le questioni unitariamente, attivando il contraddittorio fra difesa e Governo, con una massiccia produzione documentale, giungendo alla suddetta decisione, dopo aver delimitato l’arco temporale di valutazione fino al 24 maggio 2023 , con esclusione di alcune circostanze rilevanti sopravvenute (in particolare un’ulteriore perizia con altra integrazione disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha confermato, ancora una volta, pochi mesi fa, il declino cognitivo grave che ha eliso quasi del tutto le capacità cognitive del ricorrente), ma oggetto ancora di ricorsi interni, come tali non valutabili , giungendo a ritenere la violazione dell’art. 3 CEDU per la permanenza del detenuto infermo in regime di 41 bis O.P..
La difesa, nel proprio ricorso, censurava la circostanza che nei provvedimenti sia amministrativi che giurisdizionali riguardanti la proroga nei confronti del Morabito della detenzione differenziata non venivano adeguatamente considerate le implicazioni del suo stato di salute sul giudizio di particolare pericolosità.
La documentazione sanitaria dettagliatamente presa in esame dalla Corte Edu dimostrava una seria compromissione multiorgano in un soggetto di quasi 92 anni, che configura la classica condizione di comorbilità/multimorbilità nell’anziano e l’accertamento, da parte di tre diverse CTU, di uno stato mentale decadente con annullamento della pericolosità sociale psichiatrica.
Le perizie d’ufficio descrivono le condizioni irreversibili di importante compromissione, o di quasi azzeramento, delle sue capacità cognitive, mnemoniche, di orientamento spazio-temporale, ecc., tanto che il GIP ed il Tribunale di Milano hanno dichiarato, per due procedimenti, il non luogo a procedere per incapacità processuale e la sua incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, essendo emersa, dall’ultima perizia, una condizione psicopatologica di grado maggiore, per il disturbo di carattere demenziale ad evoluzione necessariamente peggiorativa.
Si evidenziava, pertanto, che in queste condizioni non avrebbe potuto ritenersi un’attuale pericolosità penitenziaria, ed il regime del 41 bis OP, appariva del tutto ingiustificato e meramente afflittivo.
Dunque, i provvedimenti interni hanno cercato di superare, con argomentazioni del tutto inconferenti, le conclusioni delle perizie d’ufficio disposte, paradossalmente, dalla stessa Autorità Giudiziaria, fondate su esami ed argomentazioni scientifiche, bypassandole con motivazione che non ha convinto la Corte Edu.
I provvedimenti interni reputavano che la condizione psicofisica non sarebbe in grado di escludere la sua pericolosità, bypassando il dato che nel periodo di sei mesi (dopo il ricovero in urgenza presso l’Ospedale San Paolo di Milano) di sottoposizione ad un regime ordinario, prima del disumano ripristino, l’anziano detenuto non ha costituito un pericolo per l’ordine e la sicurezza, non essendosi registrato alcun tentativo di trasmettere ordini all’esterno!.
Dovremmo, dunque, attendere, che il ricorrente, secondo le teutoniche motivazioni dei provvedimenti oggetto di esame da parte della Corte Edu, muoia o augurargli uno stato vegetativo, per definirlo “non pericoloso”, nonostante il grave quadro di demenza senile, non messo in dubbio neppure dal Governo, ma acrobaticamente superato nelle pronunce delle Autorità italiane.
Come potrebbe egli ispirare qualcuno, guidare o ordinare qualcosa, se non riesce ad
effettuare un ragionamento complesso? E chi seguirebbe gli ordini di una persona affetta da demenza senile grave? E se fosse stato davvero in grado di fare ciò, perché non si è attivato nei mesi di sospensione ed immissione in regime ordinario?
E le valutazioni degli altri periti d’ufficio e delle sentenze d’incapacità processuale acclarata, divenute irrevocabili, non avrebbero dovuto essere prese in esame?
Quesiti sui quali si è appuntata l’attenzione della Corte Europea che ha rilevato:
“La Corte non è pienamente convinta dalle ragioni addotte dal Tribunale di Sorveglianza della pena per considerare il ricorrente ancora pericoloso.
Il primo elemento affrontato dal giudice interno sono state le dichiarazioni dei medici penitenziari che, tuttavia, non sono state il risultato di un esame approfondito ma di un mero commento di passaggio – senza ulteriori approfondimenti – secondo cui il ricorrente appariva lucido e orientato. Tali appunti potevano tutt’al più dimostrare che il richiedente era ancora sufficientemente lucido per svolgere le mansioni quotidiane (cosa che era stata riconosciuta anche dal perito giudiziario), senza spiegare in che modo, nonostante il suo deterioramento cognitivo, potesse ancora contribuire in modo significativo alle attività di un’organizzazione criminale.
Per quanto riguarda il secondo elemento, vale a dire il materiale ottenuto intercettando gli incontri del ricorrente con la sua famiglia, esso si limiterebbe a dimostrare che il ricorrente aveva ricevuto determinate informazioni dai suoi familiari e aveva protestato in modo aggressivo contro le autorità, senza mostrare alcuna intenzione o capacità di riprendere contatti con l’organizzazione criminale.
La Corte dubita quindi che le ragioni addotte dal Giudice Nazionale per ritenere che il richiedente rappresentasse ancora un pericolo per la società, a causa del rischio che egli avrebbe mantenuto o riprendere i contatti con l’organizzazione criminale, erano sufficientemente convincenti da giustificare un’ulteriore proroga del regime speciale.
Indipendentemente da ciò, il Tribunale rileva che nel periodo successivo i segni che suggeriscono il declino cognitivo del ricorrente sono progressivamente aumentati. Mentre le note dei medici dell’istituto penitenziario continuavano a indicare, per la maggior parte, che il ricorrente appariva lucido e orientato (v. punti 13, 17 e 52 supra), il 25 luglio 2022 il ricorrente è stato ricoverato in ospedale in stato di confusione e gli è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer (v. punto 13 supra). In altri procedimenti i Giudici avevano iniziato a prendere atto del deterioramento cognitivo del ricorrente; In particolare, in un caso il Giudice aveva osservato che il ricorrente appariva completamente disorientato e aveva nominato un perito per determinare la sua capacità di stare in giudizio e la sua comprensione all’epoca dei fatti di causa (v. punto 48 supra). Secondo la successiva relazione del 27 ottobre 2022, la ricorrente soffriva di un disturbo neurocognitivo importante, con un lieve declino cognitivo che progrediva lentamente; appariva lucido ma era parzialmente disorientato nel tempo, aveva perdita di memoria, diminuzione della capacità di ragionamento, deficit di attenzione e ridotta capacità di concentrazione. Il rapporto affermava che il ricorrente non era stato in grado di comprendere la propria condotta fin dal 2020 e che, allo stato attuale, non era in grado di seguire le udienze in tribunale; ha inoltre rilevato che non presentava alcun pericolo, data la sua demenza e le sue menomazioni fisiche (si veda il paragrafo 49 sopra). Su tale base, il ricorrente è stato assolto dai reati di cui era stato accusato nel 2020, per infermità mentale, e altri procedimenti sono stati interrotti per mancanza della capacità di stare in giudizio (cfr. paragrafi 50‑51 sopra).
Nonostante i crescenti segnali di deterioramento cognitivo del ricorrente, il 2 febbraio 2022 il regime speciale è stato prorogato per ulteriori due anni e il 3 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza della sentenza di Roma ha nuovamente concluso che i periti avevano sovrastimato la gravità del deterioramento cognitivo del ricorrente, dal momento che appariva lucido nella sua vita quotidiana: tali conclusioni si basavano come prima sulle note dei medici del carcere e sul materiale ottenuto dalle intercettazioni delle visite familiari del ricorrente (vedi paragrafo 35 sopra).
LA CORTE RITIENE CHE, ALLA LUCE DEGLI AMPI ELEMENTI DI PROVA DEL DETERIORAMENTO DELLO STATO COGNITIVO DEL RICORRENTE, NEPPURE L’ORDINANZA DI 2 FEBBRAIO 2022 NÉ LA SUCCESSIVA DECISIONE GIUDIZIARIA HANNO FORNITO MOTIVI SUFFICIENTEMENTE CONVINCENTI PER GIUSTIFICARE IL MANTENIMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE.
Esso prende atto, a questo proposito, dell’argomento del Governo secondo cui la decisione del giudice di sorveglianza della pena non contraddiceva direttamente né la relazione dell’esperto né le decisioni secondo cui il ricorrente non era in grado di comprendere il proprio comportamento e di stare in giudizio, in quanto si trattava di questioni diverse (si veda il paragrafo 124 supra). Tuttavia, la Corte non riesce a vedere come una persona che soffre di un declino cognitivo indiscusso – e addirittura con diagnosi di Alzheimer – e che non fosse in grado di comprendere la propria condotta o di seguire un’udienza in Tribunale potesse allo stesso tempo mantenere una capacità sufficiente per mantenere o riprendere – a un’età così avanzata, dopo quasi vent’anni trascorsi sotto un regime particolarmente restrittivo – contatti significativi con un’organizzazione criminale. Essa ritiene che, quanto meno, sarebbe stato necessario un ragionamento più dettagliato, basato su un esame specialistico approfondito, per giungere a tale conclusione.
Inoltre, il Tribunale osserva che la ricorrente – basandosi principalmente sulla perizia privata del 2015 (v. punto 19 supra) – ha anche sostenuto che l’articolo 41bis potrebbe potenzialmente accelerare il suo deterioramento cognitivo, a causa delle gravi limitazioni che impone all’interazione umana e alle attività ricreative. La Corte non può speculare sulla questione se il regime speciale abbia effettivamente aggravato l’evoluzione di tale malattia, anche se non si può escludere che le restrizioni alla socializzazione abbiano avuto un impatto su di essa (v. punto 128 supra). In ogni caso, esso rileva che l’affermazione secondo cui le interazioni limitate potrebbero essere dannose per lo stato mentale del ricorrente non è stata affrontata né dalle ordinanze del Ministro né dalle decisioni giudiziarie, le quali si sono limitate a precisare che l’accesso del ricorrente alle cure mediche era illimitato.
Inoltre, la Corte ritiene significativo che le autorità nazionali non abbiano preso in considerazione l’opportunità di revocare o allentare alcune delle restrizioni supplementari al fine di soddisfare le potenziali esigenze del richiedente, nonostante le richieste esplicite da lui presentate (si veda il paragrafo 25 supra; contrasto con Enea , sopra citata, § 66).
Alla luce di quanto precede, la Corte non è convinta che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che, nelle particolari circostanze del caso di specie, l’estensione dell’applicazione dell’articolo 41 Bis regime era sufficientemente giustificato.
Essa constata pertanto che vi è stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione in relazione a questa parte della denuncia…”.
Si rilevava, infatti, che non avrebbe potuto dirsi di per sé ininfluente la sopravvenuta condizione fisica e psichica di un soggetto -ove siano emerse patologie di particolare rilievo, come nel caso di specie – in rapporto alla pregressa attitudine antisociale e, pertanto, il tema in questione non avrebbe potuto dirsi estraneo ad un giudizio di necessaria “attualizzazione” del pericolo rappresentato, in tesi, dall’abbandono del particolare regime differenziato (in favore di quello ordinario), specie lì dove la particolare gravità della patologia imponga un contemperamento tra le opposte esigenze in rilievo, dando prevalenza alla tutela della vita e della salute dell’individuo.
L’art. 3 C.E.D.U. impone, infatti, la protezione adeguata dell’integrità fisica del soggetto sottoposto a privazione della libertà, e l’analisi delle condizioni cliniche, unitamente all’indifferenza rispetto al dato della difficoltà dell’accesso a cure e accertamenti necessari, viola dunque la legge in quanto non valuta realmente il quadro patologico, incidendo sulla capacità del detenuto di mantenere relazioni con il contesto di provenienza che invece dev’essere oggetto di verifica, in sede di applicazione o proroga del regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Pen.
L’Italia, in passato, è già stata condannata dalla Corte Edu per il caso Provenzano, nel quale visto il progressivo e avanzato deterioramento della salute fisica e cognitiva del detenuto, che non giustificava il proseguimento del regime del 41 bis OP, è stata ravvisata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, richiamato nella pronuncia del Morabito, subordinando le esigenze di prevenzione a quelle di tutela della dignità umana anche del soggetto detenuto.
Le condizioni di salute di quest’ultimo, in casi di gravi patologie, devono assumere un peso maggiore nelle considerazioni delle Autorità Nazionali circa la necessità di importanti restrizioni dei diritti nell’esecuzione della pena.
In assenza di un adeguato bilanciamento tra dignità del detenuto e necessità di misure preventive, è ravvisabile la violazione dell’articolo 3 CEDU, con conseguente responsabilità dello Stato.
Lo strumento dell’art. 41 bis O.P. deve essere utilizzato perseguendo e realizzando un equilibrato bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti del detenuto e dell’individuo, su cui poggia la funzione rieducativa della pena, cui l’art. 27, comma 3, Cost., accompagna il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che deve rimanere operante anche nei casi di regime carcerario differenziato (Corte Cost. sent. n. 349/1993; n.410/1999; n.351/1996; n.376/1997).
La sentenza Morabito v. Italia ribadisce alcuni principi, valorizzandoli in maniera ancora più marcata, stigmatizzando le valutazioni interne.
In particolare, la Corte ha affermato:
“La Corte ha ripetutamente riconosciuto che considerazioni di ordine pubblico possono indurre uno Stato a introdurre regimi penitenziari di massima sicurezza per particolari categorie di detenuti. Mentre un regime penitenziario speciale non è di per sé contrario all’articolo 3..
Ai sensi di tale disposizione, lo Stato deve garantire che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità umana e che non le sottopongano a disagio o privazioni superiori al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della detenzione, la loro salute e il loro benessere siano adeguatamente garantiti (v., in particolare, tra gli altri, Epure v. Romania No. 73731/17, § 73, 11 maggio 2021, Horych c. Polonia No. 13621/08 , § 88, 17 aprile 2012, e Van der Ven c. Paesi Bassi No. 50901/99, § 50, CEDU 2003-II).
A questo proposito, la Corte ha precisato che, sebbene non sia auspicabile l’allontanamento prolungato dall’associazione con altri, la questione se una siffatta misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione dipende dalle condizioni particolari, dal rigore della misura, dalla sua durata, dall’obiettivo perseguito e dagli effetti della misura sulla persona interessata (si vedano, tra l’altro, Schmidtand Šmigol v. Estonia Nos. 3501/20 e altri 2, § 123, 28 Novembre 2023 Bamouhammad c. Belgio no. 47687/13 , § 135, 17 Novembre 2015, Rzakhanov v. Azerbaigian No. 4242/07 , § 64,4 luglio 2013, e Rohde v. Danimarca No. 69332/01 , § 93, 21 luglio 2005).
Le misure che comportano un isolamento anche relativo non possono essere imposte a un detenuto a tempo indeterminato, ma devono essere fondate su motivi reali e devono essere disposte solo in via eccezionale, con le necessarie garanzie procedurali e dopo che sia stata presa ogni precauzione (cfr. Schmidt e Šmigol , cit., § 125, e Rzakhanov , sopra citata, § 73). Al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà, le decisioni delle Autorità dovrebbero consentire di dimostrare che esse hanno effettuato una valutazione della situazione che tenga conto delle circostanze, situazione e comportamento del detenuto e dovrebbe fornire ragioni sostanziali a sostegno; Le motivazioni addotte dovrebbero essere sempre più dettagliate e convincenti con il passare del tempo.
Inoltre, è stato istituito un sistema di monitoraggio periodico dovrebbero essere messe in atto anche le condizioni fisiche e mentali del detenuto al fine di garantire che l’isolamento rimane appropriato
(vedi Fenech v. Malta No. 19090/20 , § 66, del 1° marzo 2022, Öcalan c. Turchia (n. 2)
Nos. 24069/03 e altri 3, §§ 105-06, 18 marzo 2014, e Ramirez Sanchez v. Francia [GC], n. 59450/00, § 139, CEDU 2006-IX).
Inoltre, la Corte ha affermato che tutte le forme di isolamento senza un’adeguata stimolazione mentale e fisica possono, a lungo termine, avere effetti dannosi, con conseguente deterioramento delle facoltà mentali e delle capacità sociali (si veda, tra gli altri,Horych, sopra citata, § 98, Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria Nos. 15018/11 e 61199/12 , § 204, CEDU 2014 (estratti) e Rzakhanov, sopra citata, § 73). Su questa base, in una serie di casi la Corte ha esaminato se, in base alle prove mediche disponibili, l’applicazione prolungata di ulteriori restrizioni avesse un impatto negativo sulla salute mentale del detenuto (cfr. Bamouhammad, sopra citata, §§ 141-44, Khider v. Francia No. 39364/05 , §§ 119-22, 9 luglio 2009, e Lorsé e a. c. Paesi Bassi No. 52750/99 , §§ 68-69, 4 febbraio 2003).
Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 41bis la Corte ha già avuto ampie possibilità di valutarlo in un gran numero di cause precedenti e ha concluso che, nelle circostanze di tali cause, esso non violava l’articolo 3, anche quando era stato imposto per lunghi periodi di tempo (v., in particolare, Enea v. Italia [GC], n. 74912/01 , §§ 63-67, CEDU 2009, Paolello v. Italia (dec.), n. 37648/02 , §§ 26-29, 24 settembre 2015, e Argenti c. Italia No. 56317/00 , §§ 19-23, 10 novembre 2005). La Corte ha anche riconosciuto il principio puramente preventivo e di sicurezza, piuttosto che punitivo del regime penitenziario speciale di cui trattasi e il suo obiettivo di interrompere i contatti tra i detenuti e le loro reti criminali (v. Provenzano, sopra citata, § 150) .
In tali casi, la Corte ha riconosciuto che, in generale, l’estensione dell’applicazione di talune restrizioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe costituire un trattamento inumano o degradante. Tuttavia, non è stato possibile definire un periodo di tempo specifico dopo il quale la soglia minima di gravità richiesta per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 sarebbe stata raggiunta. Al contrario, la durata del tempo deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, il che comporta, tra l’altro, verificando se il rinnovo o la proroga delle restrizioni in questione fosse giustificato o meno (v. Enea, sopra citata, § 64, e Argenti, sopra citata, § 21). La Corte ritiene, tuttavia, che se le restrizioni imposte ai sensi dell’articolo 41 bis Per un periodo di tempo considerevole, devono essere fornite ragioni dettagliate e convincenti (v. punto 127 supra) che tengano conto dell’evoluzione dello stato di salute del detenuto e di altre circostanze del caso specifico nel corso del regime speciale.”
A questo proposito, la Corte ha anche sottolineato che sottoporre un individuo a restrizioni supplementari senza fornire ragioni sufficienti e pertinenti per l’applicazione o l’estensione di tale regime può essere percepito come arbitrario, in quanto pregiudica la dignità umana del detenuto e comporta una violazione dell’articolo 3 (cfr.Provenzano , cit., § 152 53, e, mutatismutandis Csüllög v. Ungheria No. 30042/08 , § 36-37, 7 giugno 2011). In questi casi, la Corte ha quindi chiesto se le autorità nazionali avessero intrapreso una vera e propria rivalutazione della giustificazione dell’estensione dell’articolo 41bis giustificandosi su motivi sufficientemente circostanziati e imperativi e tenendo conto eventuali cambiamenti nella situazione del richiedente il che potrebbe mettere in dubbio il persistere della necessità di imporre le restrizioni (Provenzano, sopra citata, §153). Su questa base, la Corte ha affermato che, nel rinnovare l’imposizione dell’articolo 41bis, per un detenuto affetto da progressivo deterioramento cognitivo, le autorità nazionali avrebbero dovuto fornire ragioni dettagliate e convincenti per il rinnovo, tenendo conto di quel particolare cambiamento di circostanze (ibid., §§154-57) e applicazione al caso di specie.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato l’estensione dell’articolo 41bis in quanto, da un lato, il suo progressivo deterioramento cognitivo aveva reso ingiustificate le restrizioni supplementari e, dall’altro, tali restrizioni potevano aggravare ulteriormente tale deterioramento cognitivo (v. punto 116 supra).
Il Tribunale esaminerà quindi, in primo luogo, se l’estensione delle restrizioni fosse giustificata e basata su una valutazione individualizzata e se essa abbia tenuto conto del mutamento delle circostanze dedotto dalla ricorrente.
135
Ai fini dell’esame in esame, il Tribunale terrà conto del fatto che la ricorrente era, 35
pp, pp, il momento della domanda, 88 anni ed era stato sottoposto alla sezione 41bis
regime dal 2004: era quindi più anziano dei ricorrenti in tutti i precedenti articoli 41bis esaminate dalla Corte ed era stata assoggettata a tale regime speciale per un periodo più lungo rispetto alla maggior parte di esse. Sebbene nessuna di queste circostanze sia, di per sé, sufficiente per concludere che la proroga del regime speciale fosse ingiustificata, esse implicano che sono necessarie ragioni particolarmente convincenti per qualsiasi ulteriore proroga. Ciò è tanto più vero in quanto, in base al diritto interno, ogni estensione della sezione 41 bis regime è disposto per un periodo determinato di due anni (v. 68 supra), il che rende difficile l’adattamento a una situazione che può svilupparsi rapidamente, come il declino cognitivo in una persona anziana.
136.
La Corte ribadisce che l’articolo 41bis ha lo scopo di interrompere i contatti tra i detenuti e la loro organizzazione criminale. A questo proposito, esso riconosce che le autorità nazionali, nelle loro decisioni relative all’estensione di tale regime, hanno fornito motivi specifici per ritenere che il ricorrente continui a presentare un pericolo, vale a dire: il suo passato criminale e il suo ruolo dirigente nell’organizzazione; il fatto che l’organizzazione in questione sembrava essere ancora attiva; e il fatto che il ricorrente non aveva preso le distanze dall’organizzazione e si era comportato in modo violento e aggressivo in carcere (v. punti 24 e 26 supra).
137.
Ciononostante, è pacifico che da qualche anno a questa parte il richiedente soffre di un progressivo declino cognitivo. La documentazione medica di cui dispone la Corte al riguardo induce a dubitare legittimamente che il richiedente rappresenti ancora un pericolo e che egli possa mantenere contatti significativi e pratici con la sua organizzazione criminale (v. Provenzano, sopra citata, § 151). Dalla documentazione medica di cui dispone il Tribunale risulta che la ricorrente aveva iniziato a mostrare segni di un possibile deterioramento cognitivo già nel 2014 e che i successivi esami neurologici ne avevano rilevato alcuni segni (v. punto 11 supra); negli anni successivi, ha iniziato a mostrare un certo disorientamento e rallentamento e, nel novembre 2017, gli è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo (si vedano i paragrafi 12 e 15 supra). Diverse perizie private, anch’esse basate sui risultati di test neurocognitivi, descrivevano il ricorrente come affetto da un lieve deterioramento cognitivo che poteva trasformarsi in demenza (v. punti 19-21 supra).
138.
L’evoluzione di tali circostanze non è stata presa in considerazione né nell’ordinanza di proroga del 7 febbraio 2018 né in quella del 4 febbraio 2018 febbraio 2020 (v. punti 24 e 26 supra).
139.
Quando il richiedente ha impugnato la prima ordinanza di proroga, i tribunali nazionali sono rimasti inattivi per circa due anni. È stato solo dopo la successiva ordinanza di proroga e una nuova impugnazione da parte del ricorrente che il tribunale di Roma ha riunito i due procedimenti e ha nominato un esperto per affrontare la questione del deterioramento cognitivo del ricorrente (v. punto 28 sopra). L’esperto si è anche basato su una valutazione neuropsicologica e ha diagnosticato al richiedente un grave disturbo neurocognitivo vascolare, comunemente noto come demenza; Egli ha riconosciuto che il disturbo non aveva ancora compromesso la capacità del ricorrente di svolgere le attività quotidiane, ma ha osservato che aveva causato alterazioni comportamentali, confusione, perdita di memoria e deficit di attenzione, concludendo che aveva inciso in modo significativo sulla capacità mentale del ricorrente (v. punto 29 supra). Tuttavia, il giudice del controllo delle pene ha scelto di non basarsi sui risultati di tale perizia, ma di concludere invece che, esaminando le note dei medici penitenziari e il contenuto delle conversazioni del ricorrente con la sua famiglia, il perito aveva sopravvalutato il deterioramento cognitivo del ricorrente, il che non gli avrebbe ancora impedito di riprendere i contatti con l’organizzazione criminale (v. punto 30 supra).
La difesa aveva evidenziato, nelle proprie memorie, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza dell’11 febbraio 2014, Contrada c. Italia, ric. n. 7509/08, tornando a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, ha puntato l’indice sull’inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto, integranti una violazione dell’art. 3 CEDU (si vedano, sul tema, i recenti approdi della giurisprudenza sovranazionale, sul delicato rapporto tra esigenze di contenimento della pericolosità sociale, proroga di regime differenziato speciale e necessaria tutela delle condizioni di salute del soggetto recluso, in particolare la decisione emessa dalla CEDU in data 17novembre 2015 nel caso Bamohammaud contro Belgio, con ritenuta violazione del divieto di trattamento inumano o degradante di cui all’art. 3 C.E.D.U., norma che impone la protezione adeguata dell’integrità fisica del soggetto sottoposto a privazione della libertà).
Ciò è stato evidenziato, pur non ravvisandosi violazione, nella decisione Enea c. Italia, emessa dalla Grande Camera il 17 settembre 2009 proprio in riferimento al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen..
Non si valuta realmente il quadro patologico in quanto incidente sulla capacità del detenuto di mantenere relazioni con il contesto di provenienza che invece avrebbe dovuto essere oggetto di esame in sede di applicazione o proroga del regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Pen..
Occorreva, dunque, valutare anche il grado di proporzionalità delle restrizioni e l’incidenza dello stesso sullo stato di salute del detenuto.
La Corte Europea, nella causa Riina contro Italia (19.3.2013- ric. N. 43575/09), aveva dato delle preziose indicazioni, ammettendo che la sottoposizione al regime differenziato può configurare un trattamento inumano e degradante.
Altre indicazioni utili sulla tematica provengono dalla sentenza della Corte Europea del14.XI.2002, nel caso Mouisel contro Francia.
La Corte di Strasburgo, dunque, ha affermato che alcune modalità di trattamento detentivo violano l’art. 3 CEDU, quando sono inflitte a soggetti affetti da gravi patologie, con effetti devastanti sulle condizioni di salute dei ricorrenti.
Secondo i Giudici della Corte Europea, lo Stato ha l’obbligo di proteggere l’integrità fisica degli individui sottoposti a restrizione della propria libertà personale, raccomandando che “le modalità di esecuzione delle misure adottate non sottopongano l’interessato ad una sofferenza e ad un’angoscia tale da eccedere l’inevitabile soglia di prostrazione provocata dalla detenzione”.
Ancora la Corte Europea, nel caso Stolder c. Italia, sentenza n. 24418/03 del 3.12.09, ha rilevato che per aversi violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea, il trattamento deve avere un “minimo di gravità” e questo minimo è del tutto relativo in quanto può essere determinato da molteplici elementi, quali la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali, nonché a volte il sesso, l’età, e lo stato di salute dei detenuti (si richiama Irlanda c. Regno Unito, 18.01.1978).
Ebbene: nel caso del ricorrente, l’età avanzata (presa in esame, anche se in relazione ad altri istituti, dal Legislatore per ritenere la non proporzionalità della misura della custodia carceraria nei confronti degli ultrasettantenni) – il Morabito ha quasi 92 anni!! -, il suo documentato stato di salute allarmante (acclarato da diversi accertamenti peritali, compreso quello effettuato nel presente procedimento), l’eccessiva durata del trattamento, provano che vi sia stato un ampio superamento della soglia minima di gravità, con conseguente violazione dell’art. 3 CEDU.
Si attende adesso che lo Stato dia ottemperanza alla pronuncia, in ossequio agli obblighi dell’Italia ex art. 117 Cost..
Si auspica vivamente una seria riflessione e revisione dell’istituto del 41 bis O.P., alla luce delle ragioni sottese all’ennesima “bacchettata” all’Italia da parte della Corte Edu, sul rispetto dei diritti umani.