Incontro di Roma sul tema della riforma delle intercettazioni: riflessioni e prospettive.

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Si è conclusa da qualche giorno la riuscitissima manifestazione organizzata dai colleghi ed amici della Camera Penale di Roma avente ad oggetto le prospettive derivanti dalla imminente riforma legislativa in materia di intercettazioni e le eventuali iniziative da assumere.

L’evento, per come ormai risaputo, ha suscitato enorme interesse (anche sugli organi di stampa nazionali che normalmente non sono particolarmente sensibili alle problematiche dell’avvocatura penalistica). La cosa maggiormente rilevante da evidenziare, a nostro parere, tuttavia, è rappresentata dal fatto che tutti i Procuratori intervenuti hanno riconosciuto, anche expressis verbis, che la riforma in atto determina una comprensione del diritto di difesa, inteso nella sua dinamica esplicazione, perché impedisce al difensore di avere contezza degli atti processuali e controllarne il contenuto, anche di quelli che sono stati ritenuti dalla Polizia giudiziaria irrilevanti. Anzi, l’elemento di maggiore lesività è da determinarsi proprio nel fatto che la mancata annotazione del contenuto delle conversazioni c.d. irrilevanti impedisce a chicchessia (sia esso P.M. o difensore) di verificare in termini pratici ed immediati il contenuto di quei files e dunque lo costringe ad una analisi che consiste nel sentire materialmente ciascuno di essi. E se si considera che il termine entro cui effettuare questa ricerca è di dieci giorni (prorogabile a venti) ci si rende subito conto che si tratta di una missione impossibile!

Si è paventata, da parte di alcuni dei relatori, la possibilità di un differimento della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Potrebbe trattarsi solo di un “panno caldo” che non porterebbe alcun beneficio concreto.

Come pure anche l’idea, paventata da altri, di fare in modo che la Polizia Giudiziaria rediga un brogliaccio per facta concludentia allorquando relazione in ordine alla non necessità di annotare il contenuto delle conversazioni perché irrilevanti. Si tratterebbe di un espediente limitato solo ad una parte delle conversazioni ed in ogni caso non metterebbe la difesa nella condizione di avere la disponibilità materiale di un dato processuale che resterebbe consultabile, unitamente alle conversazioni cui si riferisce, nell’archivio riservato. In ogni caso, non riguarderebbe tutte le conversazioni venendone escluse quelle “manifestamente irrilevanti” che resterebbero nel limbo della non analizzabilità.

Non può non partirsi, dunque, dal presupposto secondo cui questa riforma incida in termini assolutamente intollerabili sul diritto di difesa e dunque si esponga a seri e fondati rilievi di costituzionalità.


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