Gratuito patrocinio, non è inammissibile la istanza di liquidazione presentata dopo la novella senza seguire le nuove procedure.

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Ringraziando anticipatamente il collega Demetrio Scarlata che ci ha fornito il provvedimento (ed anche il suggerimento di pubblicarlo), pubblichiamo (a beneficio di qualunque collega che vi abbia la necessità) un provvedimento emesso da autorità giurisdizionale di altro distretto a mezzo del quale è stato espresso il principio secondo cui la istanza di liquidazione del gratuito patrocinio post novella legislativa che sia stata avanzata senza seguire quelle procedure (cioè con la richiesta il momento delle conclusioni finali) ma seguendo le precedenti regole non può ritenersi inammissibile e dunque deve essere accolta ed il relativo compenso liquidato.

Come suggeritoci dall’ottimo collega Scarlata, riteniamo che sia un provvedimento assolutamente interessante che possa giovare a chiunque si trovi in una situazione similare.

A breve la commissione dallo stesso presieduta dovrebbe pubblicare una relazione esplicativa con corredo di orientamenti giurisprudenziali in proposito.

Buon lavoro.

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