Delibera di Astensione dalle udienze penali per il giorno 20 marzo 2024

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Oggetto: astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege n. 146/1990, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il giorno 20 marzo 2024.

La Camera penale “Gaetano Sardiello” di Reggio Calabria, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’U.C.P.I. in data 2 marzo 2024,

in ossequio

 

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al codice di autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC, che – ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure – è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008,

comunica

 

ai sensi dell’art. 2 del detto codice, che:

 

  1. l’astensione dalle attività giudiziarie avrà la durata di un giorno e si terrà il 20 marzo 2024;
  2. la specifica motivazione dell’astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dall’allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 2 marzo 2024, consiste nella urgente esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto, di persuadere il Governo ed il Parlamento circa la necessità di adottare atti di clemenza generalizzati, quali l’indulto o l’amnistia, legiferare urgentemente in materia di concessione della liberazione speciale anticipata, introdurre il sistema del “numero chiuso”, ovvero ogni altro strumento atto a limitare in futuro il ripetersi del fenomeno del sovraffollamento, prevedendo altresì misure extra-detentive speciali per detenuti in espiazione breve e operare una congrua depenalizzazione, oltre che ridimensionare l’impiego delle misure cautelari personali intramurarie, riconducendole ai principi liberali del minor sacrificio possibile e della presunzione di innocenza;
  3. è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico dell’astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini, etc.);
  4. la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’art. 2 del Codice di autoregolamentazione sopra indicato;
  5. tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
  6. l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2, co. 7, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
  7. sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, co. 4, del Codice di autoregolamentazione predetto.

Reggio Calabria, lì 8 marzo 2024

   Il Segretario

avv. Ettore Squillaci

 

Il Presidente

avv. Pasquale Foti

 

 

 

 

delibera astensione 20.3.2024

 


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